La vera Costituzione è questa (purtroppo) - Confronti
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La vera Costituzione è questa (purtroppo)

by redazione

di Enzo Marzo, direttore del mensile Critica liberale

Tre anni fa Gustavo Zagrebelsky in un’intervista delineò con grande chiarezza un atteggiamento nei confronti della nostra Costituzione che noi di «Critica liberale» condividiamo appieno. La «provocazione» che pubblichiamo qui, quindi, si iscrive in una linea molto realistica e assai poco demagogica che, secondo noi, dovrebbe essere la struttura portante di ogni politica veramente riformatrice. Cosa dice in sostanza Zagrebelsky? Egli si pone soprattutto delle domande: «Costituzione e democrazia sono degli involucri, bisogna vedere cosa c’è dentro: è più importante quello che c’è fuori o quello che c’è dentro?». Ovvero: «Sono più importanti le regole formali o gli uomini che fanno funzionare le regole? È una domanda antica: sono più importanti le istituzioni o la qualità degli uomini? Normalmente si dice: le istituzioni sono molto importanti, ma non c’è nessuna buona istituzione o Costituzione che può dare dei buoni risultati, se è in mano a un personale politico di infimo livello». Giusto e ben detto.

La regola stabilita da Zagrebelsky è pienamente confermata dalla situazione attuale del nostro paese, che deve subire appunto un personale politico di «infimo livello». È proprio da qui che dobbiamo partire.

È certo che non siamo assolutamente preoccupati dalle attuali pretese di mettere mano alla Costituzione da parte di un governicchio democristiano e ancor peggio dalla più generali cosiddette «larghe intese», abborracciate da un presidente della Repubblica velleitario tra i rottami di una destra in mano a un delinquente e una pseudo sinistra dominata dalle varie fazioni democristiane e da un futile imitatore del Cavaliere. Una sinistra responsabile, non certo per assecondare l’agenda politica quirinalizia e berlusconiana, dovrebbe riflettere molto a lungo su come è stata ridotta la nostra Costituzione. Non solo dalle inqualificabili modifiche apportate negli ultimi anni da quelle due burlette che si sono definite centrosinistra e centrodestra, bensì da usi e abusi politici pluridecennali. Una sinistra responsabile dovrebbe finalmente trarre una politica riformatrice da ciò che è liberale nella lettera della nostra Costituzione. È inutile, persino dannoso, abbandonarsi alla retorica della «Costituzione più bella del mondo» quando ogni cittadino avverte con nettezza che la Costituzione non ha potuto fare a meno di degenerare in pratiche che la contraddicono e la violentano. Alcuni articoli della Costituzione vanno semplicemente applicati e vanno sanzionate le violazioni che sono diventate prassi comune. Alcuni articoli vanno abrogati. E ci riferiamo soprattutto a quelli che più risentono dell’accordo di bottega tra democristiani e comunisti dell’epoca. E infine, se il paese sceglie, come dovrebbe, un sistema elettorale finalmente democratico, insieme effettivamente maggioritario e garantista delle minoranze, si deve proteggere questo sistema costituzionalizzandolo e mettendolo al riparo dalle scorribande di maggioranze semplici che badano solo ai propri interessi del momento. Come purtroppo è avvenuto producendo quell’obbrobrio del Porcellum di Berlusconi, Calderoli e Casini. Ugualmente va messa in sicurezza la stessa Costituzione, perché non vorremmo che per dare maggiore stabilità al Governo si affievolissero le garanzie costituzionali. Quindi vanno rivisti tutti i quorum, adeguandoli a un sistema maggioritario. Se maggioritario deve essere.

Anche Zagrebelsky si mostra preoccupato più della sostanza che della forma della Costituzione. Egli sostiene che «sono più di trent’anni che ci si arrabatta per modificarla nelle parti essenziali, senza che nessuno sia mai riuscito a stravolgerla dal punto di vista formale. Ma dal punto di vista sostanziale naturalmente le cose stanno diversamente. Per cui sono dell’idea che oggi non si tratti tanto di difendere la Costituzione, ma di ripristinarla». E qui il discorso ritorna a quelle classi politiche che non solo nella Seconda repubblica ma anche nella Prima hanno poco amato la Costituzione e l’hanno sistematicamente violata creando nei fatti una sua caricatura che andrebbe demolita. Ci sono riusciti a ridurla a un pezzo di carta. Per «ripristinare» i princìpi costituzionali occorre prima di tutto smascherare questo fantoccio. Un po’ con ironia, un po’ con grande triste serietà, è proprio quello che ci siamo proposti. Così abbiamo qui cominciato ad affiancare al testo formale della Costituzione la «sostanza» che si è prodotta dal ‘48 ad oggi con una progressione sempre più veloce, fino a diventare la vera Costituzione. Al punto che su una questione centrale come il presidenzialismo, alcuni liberaloidi vanno sostenendo che la riforma in senso cesarista sia già avvenuta grazie a un irresponsabile Napolitano e che sarebbe corretto formalizzarla. La loro divisa è: «Violate, violate, qualcosa, anzi più di qualcosa, resterà». Così tanto per ciarlare al bar dello sport, passando da chiacchiera in chiacchiera.

Qui di seguito proponiamo alcuni articoli della Costituzione: nella prima versione (A) appare il testo scritto (quello reale), nella seconda (B) «come l’hanno ridotta».

Art. 7 (com’è – A)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 7 (come è stato ridotto – B)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Salvo il diritto di interferenza e di veto della Chiesa Cattolica su tutte le questioni attinenti la famiglia, la scuola ed i costumi.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni e le interpretazioni, anche tacite, dei Patti formulate dalla Chiesa Cattolica si intendono sempre accettate anche dall’altra parte e non richiedono procedimento di revisione costituzionale e concordataria.

Art. 8 (A)

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Art. 8 (B)

Tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge. Ma in maniera disuguale, conservando la Chiesa cattolica tutti i privilegi economici, cerimoniali, sociali assegnatile dal Concordato.

 

Art. 21 (A)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 21 (B)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ma questo diritto può essere limitato per legge.

La stampa è soggetta a registrazione. Il diritto di cronaca è ristretto per legge e dalla normativa sulla diffamazione. L’attività giornalistica non è libera: i giornalisti devono essere iscritti a un Ordine, altrimenti non possono svolgere attività giornalistica regolare, né fondare e dirigere pubblicazioni periodiche. La segretezza delle fonti giornalistiche è limitata per legge.

La stampa è finanziata direttamente e indirettamente dallo Stato, che stabilisce sovvenzioni e facilitazioni. Nel campo dell’informazione il principio delle libera concorrenza è sospeso.

I lettori e i telespettatori non hanno alcun diritto a essere informati. Qualora leggi ordinarie e codici deontologici stabiliscano alcune norme in difesa dei consumatori dell’informazione, queste possono essere disattese senza che siano comminate sanzioni.

In campo televisivo vige il regime di monopolio pubblico e privato. È interdetta la libera concorrenza e il pluralismo. Non può essere approvata alcuna normativa antitrust, né su eventuali conflitti d’interesse. Il monopolista pubblico e quello privato, qualora non coincidano, troveranno accordi specifici e permanenti per raccordare le proprie iniziative industriali e di programmazione. Nella televisione pubblica le nomine devono essere rigorosamente lottizzate tra le forze politiche e non devono rispondere a criteri di professionalità. I direttori delle testate giornalistiche pubbliche garantiscono l’informazione governativa, che in quanto tale sarà definita “pubblica”. I Direttori delle testate giornalistiche private garantiscono l’informazione del padrone-monopolista. Nelle testate giornalistiche pubbliche e nelle trasmissioni con carattere giornalistico lo spazio dedicato al monopolista privato non potrà essere inferiore al 35 % e quello dedicato all’insieme dei suoi avversari non potrà superare il 22%.

Le reti televisive nazionali che hanno la concessione statale non possono ottenere l’assegnazione delle frequenze se non sono di proprietà del monopolista privato. Le reti che non hanno la concessione ma che sono di proprietà del monopolista privato ottengono un’autorizzazione provvisoria permanente, sia per abilitazione speciale concessa dal governo dello schieramento avversario sia direttamente per decreto legge emesso dal proprietario della rete.

Contro questa norma costituzionale non valgono sentenze né della Corte Costituzionale né della Corte di Giustizia della Ue. Le forze dello schieramento avverso a quello del monopolista privato – anche momentaneamente al governo – devono assecondare in ogni modo questo indirizzo costituzionale.

Art. 33 (A)

[…]

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Art. 33 (B)

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione con il finanziamento pubblico dello Stato e degli enti locali regionali, provinciali e comunali.

Art. 48 (A)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 48 (B)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Essi hanno il dovere civico di ratificare periodicamente i parlamentari nominati dalle nomenclature partitiche.

 

Art. 54 (A)

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 54 (B)

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche sono al di sopra della legge e sono esentati da ogni comportamento onorevole. In caso subiscano sentenze per frode e corruzione, le pene devono essere ridotte proporzionalmente ai voti che hanno ricevuti. Se hanno ricoperto la carica di Capo del governo hanno diritto alla grazia tombale.

Art. 87 (A)

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 87 (B)

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Repubblica presidenziale e non rappresenta l’unità nazionale. Ovviamente è eletto non dal popolo italiano ma dai parlamentari nominati dai partiti. Assomma in sé il potere esecutivo, legislativo e giudiziario.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, che è tenuto periodicamente a sottoporgli l’attuazione del programma presidenziale.

Il Presidente della Repubblica detta l’indirizzo e l’agenda politica del Governo. Dà giudizi sulle forze politiche, sui gruppi parlamentari e sui loro programmi. Dà pareri vincolanti sui lavori parlamentari e sull’azione di Governo e interviene incessantemente sulla legislazione vigente. Invia quotidianamente messaggi politici e interviene nella dialettica politica nazionale e internazionale.

 

Art. 90 (A)

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 90 (B)

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Egli può violare la forma della Carta costituzionale senza incorrere nell’accusa di attentato alla Costituzione.

 

Art. 91 (A)

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 91 (B)

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica presidenziale e alla sua interpretazione soggettiva della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 97 (A)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 97 (B)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati l’autoreferenzialità e la dipendenza dagli interessi privati dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari nell‘espletamento delle attività di interesse dei partiti politici.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante diritti ereditari o raccomandazioni, pur nella forma del concorso, salvo i casi di stretta necessità. È in ogni caso esclusa la vigenza del principio del merito tanto per l’accesso che per la carriera.

Art. 98 (A)

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Art. 98 (B)

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dei partiti politici e del Governo.

Se non sono parenti, affini o collegati a membri del Parlamento o comunque a politici, non possono conseguire promozioni.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero, ferma restando l‘obbligatorietà dell‘appartenenza ai partiti stessi per l’accesso ai più alti gradi delle rispettive carriere.

 

Art. 99 (A)

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 99 (B)

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di uomini politici esclusi dalle precedenti cariche, in misura che tenga conto della loro passata importanza ma senza tener conto delle loro qualità.

È organo di prepensionamento degli uomini politici nei modi suddetti.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge, ma soltanto per darsi un contegno.

 

Art. 100 (A)

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Art. 100 (B)

Il Consiglio di Stato è organo di sottogoverno, malversazione e disordine giuridico-amministrativo e di promozione e tutela dell’eccesso di potere e dell’ingiustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti fornisce le giustificazioni preventive di legittimità sugli atti del Governo a misura del potere di quest‘ultimo, e dà copertura in via successiva alla malagestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, finché non interferisca con gli interessi della politica. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito, sul presupposto che nessuno ne leggerà i referti.

I membri dei due Istituti hanno il principale scopo di esercitare il potere proprio e della categoria a danno dell’attività amministrativa nei gabinetti ministeriali, di norma in flagrante conflitto di interessi.

La legge assicura l’irresponsabilità dei due Istituti e dei loro componenti di fronte ai cittadini e la loro complicità con il Governo, nell‘esercizio congiunto della funzione di cui al comma 4 del presente articolo.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di uomini politici esclusi dalle precedenti cariche, in misura che tenga conto della loro passata importanza ma senza tener conto delle loro qualità.

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