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Se il crocifisso è «di Stato»

by redazione

Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di Strasburgo ha stabilito che il crocifisso – in quanto «simbolo passivo» – non va rimosso dalle aule scolastiche italiane poiché non costituisce una violazione della libertà religiosa. Intervista allo storico Luzzatto, autore del libro «Il crocifisso di Stato».

intervista a Sergio Luzzatto a cura di Gaëlle Courtens

L’Italia è stata assolta. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha deciso: il crocifisso nelle aule scolastiche non lede i diritti di nessuno. Data la natura «passiva» del simbolo religioso, esso non dà adito a nessun indottrinamento: questo, «in soldoni», il parere di 15 dei 17 giudici dell’autorevole Corte che lo scorso 18 marzo ha reso la sentenza definitiva in merito alla liceità dell’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane.

Ribaltando la sentenza del 3 novembre 2009 emessa all’unanimità dalla Camera in prima istanza, la Grande camera ha preferito fare ricorso al cosiddetto «margine di apprezzamento», avallando le scelte – o le non scelte – effettuate dagli organi di giustizia italiani. Ha cioè preferito rispettare il principio della sussidiarietà, come le capita di fare quando si trova a giudicare su contesti nazionali particolarmente problematici.

Nessuna violazione dunque dell’articolo 2 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà e dei diritti dell’uomo nei confronti della signora Lautsi, ricorrente contro il Governo italiano (vedi scheda in fondo alla pagina). L’articolo in questione dice che lo Stato ha l’obbligo di rispettare il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Un diritto fondamentale garantito anche agli stessi bambini dalla Convenzione Onu del 1989 sui diritti del fanciullo.

A questo punto viene da chiedersi: cosa ne sarà della faticosa battaglia a favore della laicità, ma anche della libertà religiosa, in Italia? Davvero questa sentenza chiude un capitolo, mandando in soffitta l’annosa diatriba intorno al crocifisso? Lo abbiamo chiesto allo storico Sergio Luzzatto, autore del recente Il crocifisso di Stato, pubblicato da Einaudi e uscito poche settimane prima del verdetto europeo. Sulla copertina del suo pamphlet si legge: «Senza il crocefisso negli edifici statali l’Italia non sarebbe più la stessa: sarebbe più giusta, più seria, migliore».

Professor Luzzatto, come ha accolto la sentenza sul caso Lautsi emessa dalla Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo?

Mi ha colto di sorpresa. La prima reazione è stata di sconcerto. Ad una lettura più approfondita la sentenza mi è sembrata addirittura avventurosa, non tanto sul piano della filosofia del diritto, quanto della logica. C’è da chiedersi a quale tipo di precedenti dia luogo una giurisprudenza che afferma la «passività» di un simbolo religioso. Quali criteri dovremo adottare in futuro per decidere se un simbolo è forte o debole, attivo o passivo? Una scelta insidiosa che lascia il campo aperto a interpretazioni preoccupanti. Cosa succederebbe il giorno che qualcuno affiggesse un simbolo non religioso, ma politicamente mobilitante, negli edifici dello Stato? Si corre il rischio che qualcuno possa sostenere che non basta un simbolo per indottrinare. Sconcertante, tanto più che in Italia c’è un vuoto legislativo in questo settore disciplinato solo da circolari ministeriali. Gli stessi giudici di Strasburgo hanno rinunciato a intervenire, data la contraddittorietà della giurisprudenza interna: infatti le corti di giustizia italiane si sono espresse in maniera non unanime in merito.

Adesso la palla è tornata nel nostro campo. Può essere un’occasione per chiedere che si arrivi finalmente a delle leggi che possano superare i regolamenti che risalgono addirittura all’epoca fascista. Purtroppo la società politica mi sembra gravemente in ritardo da questo punto di vista, ma anche la stessa società civile e, aggiungerei, quella religiosa.

Eppure ci sono credenti, sia cattolici che protestanti, ma anche di altre religioni, che riconoscono il valore della laicità dello spazio pubblico. Certo, sono gruppi minoritari…

Vedo tanti cristiani che sono a disagio, penso ai gruppi di Noi siamo chiesa. Naturalmente ho letto le reazioni dei cattolici di base che con molta chiarezza hanno espresso rammarico per la strumentalizzazione del simbolo del crocifisso, e poi ci sono gli evangelici – valdesi, metodisti, battisti – che non hanno atteso questa sentenza per far conoscere il loro parere fortemente critico.

Nel suo libro lei parla di due tipi di spazi pubblici tra cui bisogna distinguere: c’è quello che si apre a tutti e quello che appartiene a tutti. Alla stessa stregua lei scrive che è necessario fare la differenza tra l’uso che una persona può fare di un simbolo e l’uso che ne può fare un’istituzione. Ci può spiegare meglio?

Sono due punti a cui tengo molto, proprio perché nelle discussioni che sentiamo intorno a noi si tende a confondere i due piani. Lo spazio pubblico: un’aula scolastica di una scuola pubblica, o quella di un tribunale, o ancora la corsia di un ospedale pubblico, non sono la stessa cosa di una sala bingo e non sono neanche la stessa cosa di una chiesa. È l’aggettivo «pubblico» che confonde: nel senso che sono aperti a tutti, ma una discoteca appartiene al suo gestore, e a suo modo anche la chiesa appartiene ad una determinata comunità religiosa. Non è la stessa cosa per un’aula scolastica. Se non si fa questa distinzione si crea il primo elemento di confusione e anche di ipocrisia.

Come dico sulla copertina del mio libro, senza i crocifissi negli edifici statali l’Italia sarebbe migliore, proprio perché ci darebbe una certa idea di quello che appartiene a tutti. E, proprio perché appartiene a tutti, non è giusto imporre quei simboli alla minoranza. I diritti umani, sin da quando hanno cominciato ad affermarsi più di 250 anni fa, sono sempre valsi a tutelare i diritti della minoranza, non certo della maggioranza. La sentenza di Strasburgo mi sembra scivolosa anche per questo: perché se ci mettiamo a riconoscere come prevalenti i diritti della maggioranza rispetto a quelli della minoranza, imbocchiamo una china molto pericolosa.

Egualmente non si possono confondere i due campi del diritto della persona a manifestare la propria fede e quello della colonizzazione confessionale dello spazio pubblico da parte dello Stato. In questo senso non si possono per esempio giustapporre le questioni attinenti al velo o al burqua con quella del crocifisso in aula. Come si fa a non vedere che c’è differenza tra legiferare su quello che si può appendere a un muro e legiferare su quello che si può portare sul proprio corpo?

Quanto c’entra il ritorno alla tradizione e all’identità cristiana, forse in opposizione ad altre tradizioni che si fanno largo sul nostro territorio?

C’entra molto. Come storico posso sottolineare come la stessa parola «tradizione» non può bastare a se stessa come giustificazione. Le tradizioni, così come le identità, sono costrutti umani, esattamente come lo sono i simboli, frutto della fucina della storia. La parola tradizione non può essere usata come se ricavasse la sua bontà dal fatto stesso di esistere. Le tradizioni vanno rispettate, ovviamente, ma anche emendate e corrette. Cosa che stavolta Strasburgo non ha fatto, negando i diritti in favore della tradizione.

Si può parlare di uno spostamento semantico del concetto della «laicità dello Stato»?

Senza dubbio, ma non nasce oggi. Invece non bisogna mai stancarsi di dire che la laicità non è il contrario della fede. Quella fra laici e cattolici è una contrapposizione meccanica che si attua in Italia nel discorso pubblico. Si alimenta così il paradosso politico e politicante che tenta di rappresentare la laicità come laicismo, ergo: la laicità come anticlericalismo. La laicità invece, essendo un metodo per distinguere quello che è materia di fede da quello che è materia di ragione, appartiene in pieno ai cattolici come ai non cattolici, ai credenti come ai non credenti. Si può essere benissimo credenti e laici, come si può essere laici e integralisti. Si può essere intolleranti da laici, e si può essere tolleranti da credenti. L’importante è sgomberare il campo dagli equivoci.

SCHEDA. IL «CASO LAUTSI»: UNA VICENDA GIUDIZIARIA LUNGA NOVE ANNI

La vicenda ha origine nel 2002, quando i coniugi Lautsi e Albertin chiedono alla scuola pubblica «Vittorino da Feltre» di Abano Terme (Pd), frequentata dai propri figli di undici e tredici anni, di rimuovere il crocifisso dalle loro aule scolastiche, ritenendo tale presenza contraria al principio di laicità dello Stato secondo il quale intendevano educare i propri figli. Tuttavia l’autorità scolastica decide di mantenere i crocifissi nelle aule dell’istituto.

Il 23 luglio 2002 la signora Lautsi impugna la decisione della direzione scolastica di fronte al Tar del Veneto che, temendo elementi di incostituzionalità nell’obbligo di esporre il crocifisso in aula, rimette il caso davanti alla Corte costituzionale. Trattandosi di regolamenti e non di leggi, la Consulta con un’ordinanza dichiara inammissibile la richiesta di un suo pronunciamento in ragione dell’efficacia sub-legislativa della disciplina impugnata. La questione ritorna al Tar del Veneto che nel 2005 respinge il ricorso della signora Lautsi, giudicando il crocifisso il simbolo della storia e della cultura italiana e dei principi di uguaglianza, libertà e laicità dello Stato. Il 3 febbraio 2006, il Consiglio di Stato, al quale si era rivolta la signora Lautsi, respinge l’appello della ricorrente considerando il crocifisso «uno dei valori laici della Costituzione italiana».

Avendo esperito invano tutti i rimedi giurisdizionali a livello nazionale, la ricorrente il 27 luglio 2006 adisce la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. Il 3 novembre 2009 i 7 giudici della Camera all’unanimità riscontrano la violazione dell’articolo 2 del Protocollo addizionale in materia di diritto all’istruzione, esaminato in combinato con l’articolo 9 sulla libertà religiosa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Mettendo l’accento sull’importanza che riveste il contesto nazionale e con esso le tradizioni storiche locali e la cultura dominante del Paese, il Governo italiano allora decide di fare ricorso alla Grande camera della Corte di Strasburgo, che il 18 marzo 2011 emette la sentenza definitiva, scagionando l’Italia da qualsiasi violazione.

(Gaëlle Courtens)

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