di Luca Savarino
(Savarino è docente di Filosofia politica presso l’Università del Piemonte Orientale)
Negli ultimi cinquant’anni l’ambito di applicazione dell’istituto giuridico dell’obiezione di coscienza si è progressivamente allargato. Dall’obiezione di coscienza al servizio militare si è passati a discutere di un’obiezione di coscienza sanitaria. L’estensione della questione al campo della bioetica è stata interpretata da alcuni come una perdita di significato del concetto e della pratica dell’obiezione di coscienza che, nata per sottrarre l’individuo al dispotismo della disciplina statale in ambito militare e sanitario, avrebbe finito per sottrarre diritti all’individuo. «Il buon medico non obietta», recita lo slogan di una recente campagna di sensibilizzazione contro l’obiezione di coscienza in ambito sanitario, alludendo al fatto che l’eventuale obiezione dell’individuo medico violerebbe i diritti di un altro individuo, il suo paziente.
Questioni di principio si saldano a problemi pratici. Iniziamo dalle prime. Va innanzitutto ricordata la differenza tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile. Quest’ultima è una forma di lotta pacifica, utilizzata per offrire un’alternativa non violenta ai resistenti di un governo autoritario poco incline all’ascolto democratico. Il fine della disobbedienza civile è pubblico e politico: cambiare la legge contestata o rovesciare il governo. L’individuo che sceglie di aderirvi è disposto a incorrere nella sanzione prevista dalla legge. Diverso è il fine dell’obiezione di coscienza, che vuole tutelare uno spazio di libertà individuale per le minoranze: non si tratta dunque di cambiare la legge, ma di garantirla, salvaguardando sia il rispetto della coscienza individuale sia il rispetto della legge stessa. Dal punto di vista giuridico, dunque, l’obiezione di coscienza è diversa dalla disobbedienza civile, perché non rappresenta uno strumento di lotta politica e di resistenza organizzata contro una legge approvata democraticamente, ma costituisce uno dei cardini di un sistema politico liberale, in cui accanto al principio democratico della partecipazione di tutti alle scelte per tutti vincolanti viene posto il principio della garanzia e sicurezza della libertà individuale, principio che non abolisce il primo ma che lo limita nella sua portata.
Personalmente sono convinto che, da un punto di vista teorico, il principio giuridico dell’obiezione di coscienza non debba essere messo in discussione. Ritengo estremistica la tesi secondo cui il diritto all’obiezione di coscienza dovrebbe essere negato a coloro che liberamente scelgono una determinata professione. Da un punto di vista cristiano, e protestante, l’obiezione di coscienza è uno strumento non solo legittimo, ma indispensabile per il buon funzionamento di una società democratica e pluralista. Il protestantesimo è una delle radici storiche dell’idea della libertà di coscienza, il cui primato etico è stato costantemente riaffermato nel corso del XX secolo dalle Chiese riformate. Occorre specificare tuttavia come tale principio debba venire inteso in senso cristiano: la coscienza si sottrae alla legge degli uomini nella misura in cui essa non rappresenta lo spazio dell’arbitrio individuale, ma il luogo in cui il messaggio di Dio interpella l’essere umano e in cui quest’ultimo assume responsabilmente, nei confronti di Dio, il tessuto di relazioni che lo costituiscono. L’autonomia della coscienza si coniuga con l’idea della responsabilità della scelta di fede. La dimensione politica della responsabilità deriva dal fatto che essa non si esercita solo di fronte a Dio, ma anche di fronte agli altri uomini, concretizzandosi nell’attenzione rivolta ai loro diritti, all’esercizio della loro autonomia e alla giustizia sociale.
Per questo motivo, è necessario ragionare seriamente sui limiti politici dell’esercizio dell’obiezione di coscienza. In Italia, il clima inflattivo della sua applicazione in ambito sanitario può ingenerare confusione e dissolverne il valore morale. In primo luogo, dovrebbe essere chiaro che il valore morale della testimonianza viene meno qualora dell’obiezione di coscienza venga fatto un uso strumentale. La rivendicazione della libertà di coscienza non può ridursi a difesa di interessi particolari. Fuor di metafora, è opportuno ricordare che, a differenza di quanto potrebbe verificarsi in questo momento in Italia, la pratica dell’obiezione non dovrebbe portare vantaggi personali all’obiettore: l’appello alla coscienza non può essere un pretesto o un espediente per migliorare la propria carriera professionale. Inoltre, all’interno di un sistema liberale l’obiezione di coscienza non dovrebbe diventare uno strumento per mettere in pericolo i diritti dei cittadini, come avverrebbe, sempre nel peculiare contesto italiano, nel caso in cui la diffusione dell’istituto dell’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria della gravidanza mettesse a rischio il diritto delle donne di abortire.
Un primo limite all’esercizio dell’obiezione di coscienza è dunque il diritto di altri. Se il legittimo esercizio della moralità individuale consente di disattivare un servizio di utilità pubblica o nega il diritto soggettivo alla salute si apre un conflitto che deve essere regolamentato. Un secondo limite possibile potrebbe essere la distinzione tra azioni e omissioni.
Il significato etico di tale distinzione può essere discutibile, ma continua a conservare una sua utilità su alcune questioni come il fine vita. Penso per esempio alla distinzione tra l’interruzione (o non attivazione) di un trattamento e l’eutanasia. Qualora venisse approvata una legge che legalizzi l’eutanasia o il suicidio assistito, un medico obiettore non potrebbe imporre alcun trattamento indesiderato a un paziente che vi si opponga o rifiutare di sospendere un trattamento; ma, allo stesso tempo, dovrebbe potersi rifiutare di provocare attivamente il decesso del paziente.
(pubblicato su Confronti di marzo 2015)
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