di Marta Moretti. Avvocato, esperta di diritti umani
Nel 2018 ricorrono tre importanti anniversari che riguardano la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo: il 70simo anno dall’adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela e i 40 anni dalla istituzione del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).
È importante celebrare queste tappe della storia dei diritti umani nel mondo e in Italia soprattutto perché, in questo ambito, c’è ancora tanto da fare, nonostante gli innumerevoli progressi e le significative realizzazioni.
1. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
La Dichiarazione universale, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948, rappresenta, secondo le sue stesse parole, un «ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo ed ogni organo della società» si impegni a promuovere, a livello nazionale ed internazionale, il rispetto dei diritti e delle libertà ivi proclamati.
La Dichiarazione universale muove dal presupposto che tutti gli esseri umani hanno pari dignità e che per tale ragione vadano loro riconosciuti gli stessi diritti inalienabili, i quali, a loro volta, costituiscono il «fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Afferma solennemente, inoltre, quattro “categorie” di diritti inviolabili: i diritti della persona, i diritti che spettano all’individuo nei rapporti con i gruppi sociali di cui fa parte, i diritti politici e i diritti che si esercitano nel campo economico e sociale (cfr. S. Cassese, I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2005).
Ricorda altresì che è essenziale costituire un ordine sociale e internazionale in cui tali diritti e libertà possano essere pienamente realizzati.
La Dichiarazione universale non è vincolante sul piano giuridico e, quindi, non è di per sé fonte di obblighi per gli Stati, né di diritti per gli individui. Tuttavia, essa ha segnato una svolta nell’ambito della tutela dei diritti umani, in quanto costituisce il primo atto internazionale di carattere generale specificamente dedicato all’affermazione dei diritti fondamentali della persona umana (cfr. V. F. Pocar, La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, fonte di un nuovo diritto internazionale, in I Diritti Umani a 40 Anni dalla Dichiarazione Universale, Padova, 1989).
Difatti, per quanto possa apparire ovvio che i diritti umani vadano garantiti alle persone in quanto tali, prima ancora che come cittadini di uno Stato o di un altro, fino alla seconda guerra mondiale, il trattamento da parte di uno Stato degli individui sottoposti alla sua giurisdizione ricadeva nel suo “dominio riservato” e, dunque, non aveva rilevanza per il diritto internazionale. Solo nel caso in cui il trattamento praticato da uno Stato concernesse i cittadini di un altro Stato, quest’ultimo avrebbe potuto pretendere, ai sensi del diritto internazionale, il rispetto di certi standards generalmente riconosciuti. Peraltro, tale “pretesa” non sarebbe stata giustificata dal riconoscimento di alcuni diritti inviolabili dell’uomo, come tali spettanti anche agli stranieri, quanto piuttosto dall’esigenza di tutelare la sovranità dello Stato di appartenenza di costoro.
Il fatto che la Dichiarazione universale sia stata proclamata da un organo rappresentativo di tutti gli Stati membri dell’ONU è di per sé significativo, perché manifesta – se non l’assunzione di un impegno formale da parte di tali Stati a rispettare i diritti umani – l’esistenza di un nucleo ben preciso di valori universalmente riconosciuti.
2. LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Né si può trascurare l’influenza esercitata dalla Dichiarazione Universale sull’elaborazione di vari trattati stipulati, a partire dagli anni sessanta, nel campo della tutela dei diritti umani sia a livello universale che regionale. Tra i trattati adottati in sede ONU vi sono il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (adottati entrambi dall’Assemblea generale nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976), la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (adottata nel 1965 ed entrata in vigore nel 1969), la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (adottata nel 1979 ed entrata in vigore nel 1981), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (adottata nel 1984 ed entrata in vigore nel 1987), la Convenzione sui diritti dell’infanzia (adottata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1990) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (adottata nel 2006 ed entrata in vigore nel 2008). A livello regionale, si possono ricordare le Convenzioni promosse dal Consiglio d’Europa, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, con i relativi Protocolli addizionali, e la Carta sociale europea, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996.
Inoltre, oggi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali contemplati nella Dichiarazione universale sono sanciti in tutte le Costituzioni democratiche del mondo.
Nonostante ciò, «l’applicazione dei diritti umani rimane lacunosa e molto variegata a seconda delle aree geografiche e dei differenti Paesi» (cfr. F. Petri – Presidente del CIDU, Diritti Umani oggi, pubblicato su Confronti il 3 maggio 2018).
Apprendiamo continuamente che, in vari Paesi, singoli individui o gruppi sociali subiscono processi ingiusti, trattamenti inumani e degradanti, privazione ingiustificata della libertà, mancata assistenza sociale e sanitaria in caso di bisogno.
Ci sono giornalisti, scrittori, sindacalisti, religiosi perseguitati in ragione delle loro opinioni, soprattutto quando denunciano gli illeciti di esponenti dei governi.
È tristemente noto che minoranze etniche, linguistiche, culturali e religiose siano sottoposte spesso a forme di discriminazione e di intolleranza.
Sono ancora troppe le donne nel mondo che non ricevono alcuna forma di istruzione e rimangono analfabete o sono soggette a pregiudizi e false credenze, in nome dei quali vengono punite più duramente degli uomini se infrangono la legge. Persino nei Paesi ritenuti più progrediti, le donne sono ancora spesso discriminate sul lavoro e accedono con difficoltà alle posizioni lavorative o alle cariche politiche più rilevanti.
Secondo le stime dell’Unicef, entro il 2030 (l’anno limite entro cui dovrebbero concretizzarsi gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede ONU) quasi 70 milioni di bambini possono morire prima di raggiungere il quinto compleanno e, secondo quelle dell’Agenzia ONU per i Rifugiati, quasi la metà della popolazione rifugiata nel mondo è costituita da bambini (cfr. Unicef, The State of the World’s Children 2016: A fair chance for every child).
Benché questo sommario excursus delle violazioni dei diritti umani che si verificano ovunque nel mondo susciti inevitabilmente sconforto, è chiaro che, come si legge nell’ultimo Rapporto sui diritti umani dell’ONG Human Rights Watch, «a fair assessment of global prospects for human rights should induce concern rather than surrender—a call to action rather than a cry of despair» (cfr. K. Roth, The Pushback Against the Populist Challenge, in Human Rights Watch – World Report 2018).
Non appare in linea con questo atteggiamento costruttivo la recente uscita degli USA dal Consiglio per i diritti umani (istituito nel 2006 dall’Assemblea Generale per monitorare il rispetto dei diritti umani da parte dei Paesi delle Nazioni Unite). Stando a quanto dichiarato dall’ambasciatrice statunitense all’ONU Nikky Haley, questa decisione del Presidente Trump deriva dal fatto che alcuni membri del Consiglio (come, ad esempio, la Cina, l’Egitto e l’Arabia Saudita) perpetrano violazioni dei diritti umani senza che il Consiglio abbia mai preso iniziative nei loro riguardi. Secondo Nikky Haley, «for too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers, and a cesspool of political bias» (riportate da Nick Wadhams nell’articolo U.S. Quits UN Human Rights Council, Saying It’s Anti-Israel pubblicato sul sito di Bloomberg).
Ora, è innegabile che il Consiglio per i diritti umani, pur facendo molto (si pensi alle recenti inchieste sulla situazione dei diritti umani in Siria, nello Yemen, in Burundi, in Myanmar e in Sudan), possa fare di più. Sennonché, proprio per questa ragione, gli USA avrebbero dovuto lavorare dall’interno, per rendere più efficace l’azione di questo organo, piuttosto che sbrigativamente “chiamarsene fuori”.
3. NELSON MANDELA
Passando all’altro anniversario da ricordare, il 18 luglio 1918 è nato Nelson Mandela, che ha guidato per anni campagne pacifiche contro l’“Apartheid”, ossia la politica di segregazione razziale istituita nel secondo dopoguerra dal governo di etnia bianca del Sudafrica e rimasta in vigore fino al 1991, quando sono state abrogate alcune leggi simbolo (quali il Reservation of Separate Amenities Act, sulla segregazione razziale nei luoghi pubblici; il Group Areas Act, sulla segregazione residenziale e sui luoghi di lavoro; il Population Registration Act, riguardante la classificazione razziale e il Land Act, che aveva istituito le riserve per i nativi, vietando a questi ultimi di abitare nella gran parte del territorio).
Mandela fu eletto presidente della Repubblica sudafricana nel 1994, e l’anno dopo fu emanata la nuova Costituzione, che sanciva il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, mettendo finalmente al bando le discriminazioni razziali. Nel 1993 Mandela fu insignito del premio Nobel per la pace. Un premio meritatissimo perché egli si è battuto pacificamente per il rispetto dei diritti umani del suo popolo, scontando le pene detentive che gli sono state inflitte e, quindi, osservando le leggi dello Stato, per quanto ingiuste.
Sono da scolpire nella pietra le parole pronunciate da Mandela il 20 aprile 1964 dinanzi alla Corte Suprema del Sudafrica, poco prima di essere condannato all’ergastolo con l’accusa di sabotaggio e cospirazione contro il regime dell’Apartheid: «Durante la mia vita mi sono dedicato a questa lotta del popolo africano. Ho combattuto contro la dominazione bianca e ho combattuto contro il dominio nero. Ho amato l’ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone vivono insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale che spero di vivere e di realizzare. Ma se necessario, è un ideale per il quale sono disposto a morire».
Ciò spiega perché l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha intitolato “the Nelson Mandela Rules” le regole, da essa approvate il 17 dicembre del 2015, che indicano gli standards minimi di trattamento delle persone detenute.
Il 10 novembre 2009 l’Assemblea Generale, riconoscendo ufficialmente l’inestimabile contributo di Mandela alla risoluzione dei conflitti tra i popoli, alla promozione dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza tra gli esseri umani, nonché al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità più povere e svantaggiate, ha istituito il Nelson Mandela International Day nel giorno della sua nascita. Infatti, il 18 luglio scorso all’ONU, in occasione del centenario della nascita, è stato reso un tributo a Mandela, per ricordare l’eredità di pensiero di questo human rights defender ante litteram, a ragione definito «a true symbol of human greatness» (cfr. Comunicato stampa pubblicato sul sito delle Nazioni Unite: “Mandela, ‘true symbol of human greatness’, celebrated on centenary of his birth”).
4. IL CIDU E LA CREAZIONE DI UN’ISTITUZIONE INDIPENDENTE PER I DIRITTI UMANI IN ITALIA
Il terzo anniversario che val la pena di celebrare quest’anno riguarda il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani in Italia (CIDU), istituito dal Ministero degli Affari Esteri il 15 febbraio 1978, al fine di adempiere efficacemente agli obblighi assunti dall’Italia con la stipula di trattati internazionali sui diritti umani.
Il CIDU esamina le misure legislative, regolamentari, amministrative volte a dare attuazione agli obblighi internazionali sui diritti umani e ne promuove la puntuale adozione e implementazione; prepara i rapporti periodici che il Governo italiano è tenuto a presentare alle organizzazioni internazionali, analizza le raccomandazioni rivolte all’Italia da tali organizzazioni e formula le proprie osservazioni; predispone annualmente la relazione al Parlamento italiano, in cui espone i vari impegni a cui l’Italia ha fatto fronte in tema di diritti umani e illustra l’attività da esso svolta; cura i rapporti con le ONG e altri rappresentanti della società civile attive nel campo dei diritti umani. Pertanto, il CIDU riveste un ruolo cruciale nella concretizzazione dei diritti e dei principi che l’Italia si è impegnata a rispettare.
Tuttavia, c’è ancora qualcosa da fare sul piano istituzionale nel campo dei diritti umani.
I cosiddetti Principi di Parigi, previsti da una Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU che risale al 20 dicembre 1993, esigono la creazione di istituzioni nazionali indipendenti dai governi e dotate di risorse finanziarie adeguate a garantirne l’autonomo funzionamento, contraddistinte da una composizione pluralista e democratica. In particolare, esse dovrebbero essere formate da esponenti delle ONG impegnate nella tutela dei diritti umani, delle associazioni sindacali, delle associazioni professionali (come associazioni di avvocati, medici, giornalisti e scienziati), delle comunità religiose e dei gruppi filosofici, delle Università, nonché da rappresentanti dei Parlamenti nazionali (mentre quelli dei Governi nazionali, ove presenti, non dovrebbero prendere parte alle deliberazioni).
Tali istituzioni dovrebbero, tra l’altro, monitorare il rispetto dei diritti umani all’interno degli Stati di appartenenza e promuovere nelle sedi competenti l’adozione delle misure opportune o necessarie per far cessare violazioni di tali diritti o migliorarne la tutela, nonché cooperare con gli Stati nella predisposizione delle relazioni che essi devono periodicamente sottoporre agli organismi delle Nazioni Unite che vigilano sul rispetto dei trattati internazionali in questa materia, fornendo opinioni qualificate e indipendenti.
Poiché l’Italia non si è ancora dotata di un’istituzione indipendente e pluralista, che possa fungere da presidio dei diritti e delle libertà di cui quest’anno celebriamo la prima solenne proclamazione a livello universale, questo omaggio alla Dichiarazione universale, a Nelson Mandela e al CIDU si chiude con l’auspicio che si compia un ulteriore passo avanti in questa direzione.