Libertà religiosa. Dalle Lettere patenti alle Intese con lo Stato - Confronti
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Libertà religiosa. Dalle Lettere patenti alle Intese con lo Stato

by Michele Lipori

di Michele Lipori. Redazione Confronti.

Il 17 febbraio viene celebrata la Festa della libertà religiosa in ricordo del fatto che, proprio in quel giorno del 1848, l’allora re di Sardegna Carlo Alberto concesse i diritti civili alle persone di fede valdese, che fino a quel momento erano relegate nelle cosiddette Valli valdesi che rappresentavano per loro una sorta di “ghetto alpino”.

Attraverso le Lettere patenti, infatti, (cioè provvedimenti che un sovrano poteva far applicare senza l’approvazione di nessun Consiglio) le persone di fede valdese acquisivano finalmente diritti civili e politici. 

Fino ad allora era fatto loro divieto di frequentare le scuole pubbliche, l’esercizio delle professioni (a parte quella di medico e notaio e a patto che i propri servizi fossero rivolti esclusivamente ai propri correligionari), di possedere immobili al di fuori delle Valli valdesi.

Tuttavia, quello delle Lettere patenti va inteso come un punto di partenza – non d’arrivo – nel percorso che avrebbe portato alla libertà di culto. In un passaggio del provvedimento, infatti, si dice che:

«I valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette».

Questo significava che per i/le valdesi era possibile esercitare il culto solo in alcuni luoghi, formalmente autorizzati dal potere statale.

Il 17 febbraio, dunque, è diventato un simbolo di un cambio di passo nei confronti di una minoranza specifica che preluderà ad altre forme di apertura, prima nello Stato sabaudo (è del 29 marzo 1849 il decreto che permetteva l’emancipazione delle comunità ebraiche) e poi in quello che sarebbe divenuto lo Stato italiano.

La Costituzione e le Intese

Nello Stato Italiano sono, in particolare, quattro articoli della Costituzione a regolamentare il rapporto con le religioni

Art. 7 – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [formulati nel 1929 e modificati nel 1984] Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

Art. 8 –  Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19 – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20 – Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

Per le religioni “non cattoliche” che vogliano veder riconosciuta una propria personalità giuridica è necessario rivolgersi alla prefettura della provincia nella quale risiedono le proprie istituzioni, allegandoil proprio statuto. Requisito essenziale per vedere approvata la propria richiesta è la conformità all’ordinamento giuridico italiano delle norme organizzative e delle finalità statutarie (di interesse pubblico). Anche i/le ministri/e di culto – affinché i loro atti (celebrazione di matrimoni, funerali, ecc.)abbiano efficacia giuridica – è necessario chiedere allo Stato l’approvazione della loro nomina.

Questo procedimento serve, dunque, a ottenere un’Intesa tra la religione richiedente e lo Stato italiano. Un procedimento che ha diverse fasi e vede coinvolti diversi attori dell’istituzione statale:

– in prima istanza le richieste vengono sottoposte al parere della Direzione generale affari dei Culti del Ministero dell’Interno;

– dato che ad esprimersi dovrà essere il Governo, la Confessione religiosa deve rivolgersi attraverso un’istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che affiderà l’incarico al Sottosegretario del Consiglio dei Ministri;

– Il Sottosegretario si avvarrà della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché venga predisposta – in collaborazione con la delegazione della Confessione religiosa che fa la richiesta – una bozza di Intesa sulla quale la Commissione consultiva per la libertà religiosa esprimerà un parere preliminare;

– le Intese devono poi essere siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, per essere sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri prima dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

 

Le Intese stipulate ad oggi

Unione delle Chiese metodiste e valdesi (1984)

Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (1988)

Assemblee di Dio in Italia – pentecostali (1988)

Unione delle Comunità ebraiche italiane (1989)

Chiesa evangelica luterana in Italia (1993)

Unione cristiana evangelica battista d’Italia (1993)

Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia e l’esarcato per l’Europa meridionale (2012)

Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni – mormoni (2012)

Chiesa apostolica in Italia – pentecostali (2012)

Unione buddhista italiana (2012)

Unione induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (2012)

Istituto buddista italiano Soka Gakkai (2016)

Michele Lipori

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