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Diritti sulla carta, ostacoli sul territorio: il caso dei luoghi di culto

di Michele Lipori

di Michele Lipori. Redazione Confronti.

In Italia la libertà religiosa, pur garantita dalla Costituzione, è ostacolata da vincoli burocratici che colpiscono le minoranze. L’iniziativa I luoghi di culto non si chiudono di Confronti ne sottolinea l’urgenza di tutela concreta.

La libertà religiosa è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. L’articolo 19 tutela il diritto di professare liberamente la propria fede, individualmente o in forma associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto. Un diritto che, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, non può restare astratto: per essere effettivo richiede spazi adeguati, luoghi concreti in cui il culto possa svolgersi senza ostacoli indebiti.

Eppure, i dati normativi e giurisprudenziali raccontano una realtà più fragile. Negli ultimi quindici anni, diverse leggi regionali e iniziative legislative nazionali hanno introdotto vincoli urbanistici e amministrativi che, pur presentandosi come neutri, colpiscono in modo sproporzionato le minoranze religiose. È il caso delle cosiddette leggi “anti-moschee”, come la legge lombarda 12/2015 (modificata in senso restrittivo dalla legge 2/2015), che imponeva referendum locali, piani urbanistici dedicati e requisiti aggiuntivi per l’apertura di luoghi di culto non cattolici.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte su questa disciplina – già con la sentenza 63/2016 e poi con la 254/2019 – smantellandone progressivamente gli aspetti più discriminatori (pur senza cancellarla integralmente), affermando che tali ostacoli violavano gli articoli 2, 3, comma 1, e 19 della Costituzione.

Ciononostante, nel maggio 2024, infatti, la Camera dei deputati ha approvato, con 135 voti favorevoli e 112 contrari, una modifica all’articolo 71 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che esclude dall’uso “flessibile” degli immobili gli enti religiosi privi di intesa con lo Stato, qualora non rispettino pienamente criteri urbanistici, di sicurezza e di impatto territoriale. Prima di questa modifica, gli enti del Terzo settore (comprese le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto), beneficiavano della possibilità di svolgere le proprie attività indipendentemente dalla destinazione urbanistica formale degli spazi, purché in coerenza con finalità non profit.

La disposizione colpisce soprattutto le confessioni minoritarie senza intesa – dunque non solo musulmani – esponendole a dinieghi comunali più facili e a possibili sanzioni. Si tratta di realtà che spesso utilizzano spazi adattati e per cui l’uso “flessibile” di capannoni, sale in affitto o ex magazzini ha rappresentato per anni l’unica possibilità concreta di esercitare il culto in assenza di alternative istituzionali.

Il quadro giuridico appare così contraddittorio. Da un lato, la Costituzione e la giurisprudenza riconoscono il culto come interesse pubblico, al pari di scuole o ospedali. Dall’altro, la mancanza di una legge generale sulla libertà religiosa – promessa da decenni e mai approvata – lascia spazio a regolazioni frammentate, affidate a comuni e regioni, che spesso trasformano norme tecniche in strumenti di esclusione. Il risultato è un diritto formalmente garantito, ma materialmente incompleto.

È in questo contesto che si colloca l’iniziativa promossa da Confronti dal titolo I luoghi di culto non si chiudono. L’appello, lanciato dopo la chiusura del centro islamico Džemat Kevser di Monfalcone – associazione culturale che fa capo alla comunità islamica dei bosniaci italiani –, raccoglie l’adesione di persone, a partire da docenti universitari e ricercatori, che chiedono una politica bipartisan capace di riconoscere il pluralismo religioso come dato strutturale della società italiana.

I luoghi di culto – viene ricordato nell’appello – non sono solo spazi di preghiera, ma anche presìdi di integrazione, socialità, formazione civica. I dati normativi mostrano che il problema non riguarda una singola confessione, ma la tenuta democratica del sistema. Difendere la libertà religiosa oggi significa colmare il divario tra princìpi costituzionali e pratiche amministrative. E riconoscere che chiudere un luogo di culto, senza alternative e mediazioni, non è una questione “tecnica”: è una scelta politica che incide sui diritti fondamentali.

Ph. Mahmood al Daoud, via Unsplash

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