di Luca Savarino
(docente di Filosofia politica presso l’Università del Piemonte Orientale)
Negli ultimi cinquant’anni l’ambito di applicazione dell’istituto giuridico dell’obiezione di coscienza si è progressivamente allargato. Dall’obiezione di coscienza al servizio militare si è passati a discutere di un’obiezione di coscienza sanitaria. L’estensione della questione al campo della bioetica è stata interpretata da alcuni come una perdita di significato del concetto e della pratica dell’obiezione di coscienza che, nata per sottrarre l’individuo al dispotismo della disciplina statale in ambito militare e sanitario, avrebbe finito per sottrarre diritti all’individuo. «Il buon medico non obietta», recita lo slogan di una recente campagna di sensibilizzazione contro l’obiezione di coscienza in ambito sanitario, alludendo al fatto che l’eventuale obiezione dell’individuo medico violerebbe i diritti di un altro individuo, il suo paziente.
Questioni di principio si saldano a problemi pratici. Iniziamo dalle prime. Va innanzitutto ricordata la differenza tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile. Quest’ultima è una forma di lotta pacifica, utilizzata per offrire un’alternativa non violenta ai resistenti di un governo autoritario poco incline all’ascolto democratico.
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